Svizzera: Legal framework per DLT & blockchain

Il 14 dicembre scorso, il Consiglio federale svizzero ha pubblicato un legal framework dedicato al quadro giuridico per la Distributed Ledger Technology nel settore finanziario. Il quadro giuridico svizzero è pronto ad affrontare modelli di business basati su DLT e blockchain, anche se sono necessari diversi adeguamenti

Pubblicato il 23 Gen 2019

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Piero Bologna, Legal Consultant, P4I

Il 14 dicembre scorso, il Consiglio federale svizzero ha pubblicato un legal framework dedicato al quadro giuridico per la Distributed Ledger Technology (DLT) nel settore finanziario. In questo report si afferma che il quadro giuridico svizzero è già adatto ad affrontare modelli di business basati su DLT e blockchain, ma che sono necessari diversi adeguamenti.
A tal proposito è interessante notare come, in alcuni ambiti specifici, non vi sia necessità di aggiustamenti ed in particolare sul tema delle definizioni terminologiche e dei principali processi coinvolti (tassello che ancora manca in altri paesi europei).

Il Consiglio federale “vuole creare le migliori condizioni possibili affinché la Svizzera possa affermarsi ed evolversi come sede principale, innovativa e sostenibile per le imprese del settore finanziario e Blockchain e, più in generale, per le imprese cosiddette  innovative” (pg. 11). Allo stesso tempo viene attribuita grande importanza alla garanzia dell’integrità e della reputazione della Svizzera come financial center e business location.

Un quadro giuridico ottimale per l’innovazione

Il Consiglio federale ha sottolineato la necessità di un quadro giuridico ottimale che favorisca l’innovazione e le nuove tecnologie e la necessità di perseguire un approccio legislativo e regolamentare basato su principi e legato ad una neutralità di fondo dal punto di vista tecnologico.
I principi perseguiti sono cinque (pg. 12-14):

Principio numero 1: Bottom-up approach, secondo cui le preferenze del mercato e della società dovrebbero decidere quali tecnologie prevalgono, mentre la politica dovrebbe garantire condizioni ottimali e favorevoli all’innovazione;
Principio numero 2: Targeted Adjustments, il Consiglio ha proposto di modificare il quadro esistente sulla base di adeguamenti mirati al fine di apportare più rapidamente gli sviluppi necessari e permettere un’applicazione della DLT/Blockchain senza ostacoli insormontabili;
Principio numero 3: Generally technology-neutral approach, per cui ogni nuovo progresso tecnologico non dovrebbe mettere in discussione il quadro esistente, che dovrebbe essere in grado di accogliere tutti i progressi tecnologici richiesti dal cambiamento, pur essendo sufficientemente agile per fare eccezioni laddove ciò sia nel migliore interesse di tutti;
Principio numero 4: Legal certainty, clear rules and combating abuse, le regole “innovation-friendly” non equivalgono a regole “libere”. L’obiettivo del Consiglio federale è quello di creare un ambiente favorevole all’innovazione e al tempo stesso di sostenere la ferma opposizione ai comportamenti fraudolenti o abusivi;
Principio numero 5: Openness and dialogue, per sviluppare un’apertura delle Autorità incaricate della relativa regolamentazione con gli esperti del settore per facilitare il dialogo continuo al fine di posizionare il quadro giuridico svizzero al passo con l’innovazione.

Gabriele Tori, Legal Consultant – Data Protection P4I

Nel documento viene, inoltre, fatta presente la probabile necessità di una modifica della securities law, con la previsione di una forma di pubblicità simile a quella prevista dalla titolarità di un certificato (sia esso azionario o obbligazionario) al fatto che avviene un trasferimento (o viene immessa un’informazione) all’interno del registro distribuito stesso (pg. 64).

Il Consiglio federale, nella sua analisi, si è molto concentrato sul ruolo della FINMA (Swiss Financial Market supervisor Authority), sulla legge dei mercati finanziari e sulla normativa antiriciclaggio (AMLA – Anti Money Laundering Act). Specie in relazione a quest’ultima, nel report si legge che l’attività di fornitura di portafogli (non custoditi), le piattaforme di trading totalmente decentralizzate e l’erogazione di asset token ed utility token sono esenti dalle norme sull’antiriciclaggio ovviamente solo nel caso in cui il fornitore, appunto, non abbia il controllo dei conti o, eventualmente, dei fondi, ma funga da mero “facilitatore” del servizio (pg. 132 e ss).

Si lavora al Crypto Franc

Di grande importanza anche il richiamo da parte del Consiglio, tra le altre cose, alla messa a disposizione di un cosiddetto Crypto Franc (e-Franc) entro la fine di quest’anno (pg. 16), nonché la proposta di creazione di una nuova categoria di autorizzazioni per i fornitori di infrastrutture nell’area DLT/blockchain attraverso alcune modifiche alla legge sulle infrastrutture dei mercati finanziari ed alla legge sulle istituzioni finanziarie (pg. 9).

Per quanto concerne, infine, i problemi legati alla protezione dei dati personali relativi all’applicazione di tali tecnologie verranno affrontati da un gruppo interdisciplinare di esperti nominati dal Consiglio ed il relativo rapporto dovrebbe essere disponibile entro la metà del 2019 (pg. 16).

Appare chiaro come la Svizzera, spoglia di qualsiasi atteggiamento ostile, sia concretamente intenzionata a posizionarsi tra i leader, a livello europeo, dell’innovazione digitale adottando un approccio lungimirante e bilanciato in ambito normativo.
L’augurio è che si sviluppi quanto prima un framework anche a livello di Unione Europea che possa fungere da maggior stimolo e spinta per tutti gli stati membri e che permetta agli operatori economici di muoversi con maggiori sicurezze.
Il rischio è rimanere indietro sui temi (ormai famosi) del c.d. “internet of value” e di non saper poi tenere il passo rispetto a chi, prima e meglio di altri paesi, è riuscito a guadagnare il tanto agognato vantaggio competitivo.

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