Blockchain + BIM, differenze e similitudini fra Italia e Spagna

Il binomio blockchain-BIM è indispensabile per generare profitti e nuove efficienze, per ottimizzare i costi e per aumentare la trasparenza e la fiducia nel rapporto collaborativo nelle costruzioni

Pubblicato il 10 Nov 2020

Santiago Caravaca

Abogado -Futura Law Firm-. Diritto e Nuove Tecnologie, Innovazione & Comunicazione (Spagna-Italia). Organiser Legal Hackers Trieste

Fabrizio Costanzo

Ing. BD. Affidaty S.p.A

Andrea Versolato

Studio Legale VBS. avvocato, esperto in appalti pubblici e Legal BIM

Luca Vignali

Ing. C.T.O, Affidaty S.p.A.

blockchain bim

We’ve been building the same way for 200 years” (“Costruiamo nello stesso modo da 200 anni“). Questa è una delle conclusioni di un architetto del settore edile intervistato da McKinsey[1]. Molte delle nostre opere sono state costruite nel corso della storia con rapporti contrattuali inadeguati, senza processi chiaramente definiti e senza informazioni di buona qualità. Ciò presuppone un costo maggiore causato da un approccio tradizionale alla gestione dei progetti. Oggi il 90% dei dirigenti crede fermamente che il settore debba cambiare. Mentre l’80% ritiene che l’industria delle costruzioni sarà radicalmente diversa tra 20 anni[2]. Blockchain e BIM possono rappresentare questa differenza.

Alcuni dati economici

Negli ultimi 20 anni, se guardiamo indietro, la produttività di questo settore ha subito una stagnazione dell’1%, che rappresenta un terzo della media dell’economia totale. Inoltre, l’Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) è di circa il 5%. Per non parlare del fatto che si tratta di un settore a rischio: l’edilizia è in cima alla lista delle insolvenze del Regno Unito nel primo trimestre del 2019, con circa 3.000 insolvenze. Questo è in contrasto con un dato: è la più grande industria del mondo con il 13% del PIL mondiale. Grande e fragile allo stesso tempo.

Tuttavia, il settore può aumentare la produttività fino al 60%[3] apportando modifiche in sette aree chiave: regolamentazione, processi di progettazione, contrattazione, gestione degli acquisti e della catena di fornitura, esecuzione in loco, uso di nuove tecnologie, materiali e automazione avanzata e formazione del personale. Questo aumento della produttività genererebbe 1,6 trilioni di dollari in più di produzione all’anno e aggiungerebbe il 2% al PIL complessivo.

Una delle ragioni della mancanza di produttività è la natura stessa del settore, la cui metodologia tradizionale rende difficile l’industrializzazione, l’automazione o l’uso di sistemi di lavoro collaborativi. Pertanto, l’edilizia si trova ad affrontare la sfida della modernizzazione.

Altri dati che confermano che il cambiamento è iniziato.

A) Pre-Covid: dal 2010 l’industria delle costruzioni ha dato vita a 1.200 start-up, dati che segnano la tendenza alla digitalizzazione del settore. La spesa per la ricerca e sviluppo nel settore delle costruzioni è aumentata del 35% dal 2013, rispetto al 25% dell’intero settore[4].

B) Post Covid: Il Covid ha messo a dura prova il settore delle costruzioni. Le aspettative dei clienti che desiderano interazioni semplici e digitali, nonché strutture più adattabili, sono in aumento. Non c’è dubbio: la crisi prodotta dal Covid accelererà la trasformazione del settore.

Cos’è il Bim

Il BIM nasce circa venti anni fa, teorizzato per la prima volta da Phil Bernstein e reso poi popolare e standardizzato da Jerry Laiserin. Tra le molte definizioni della metodologia de qua vale la pena soffermarsi su due, tra le più significative: “Con BIM non si intende solo un cambiamento tecnologico, ma anche un cambiamento metodologico” e “Il BIM non cambia la progettazione e la visualizzazione degli edifici, piuttosto modifica tutti i processi dedicati a realizzare le opere.”

Emerge pertanto dalla lettura delle citate definizioni, come il BIM rappresenti una metodologia di “governo” dell’intero processo costruttivo che impone l’uso di nuovi processi e nuove tecnologie. Giova segnalare sul punto come l’implementazione del BIM nelle varie strutture non possa prescindere dall’adozione di piattaforme tecnologiche attraverso le quali garantire metodologie più performanti di progettazione, ma anche creazione e gestione del patrimonio immobiliare. Ma vi è di più. Risulta necessario un nuovo approccio organizzativo, per permettere ai singoli stakeholders di effettuare le proprie attività in modo realmente integrato e collaborativo.

Il BIM in Italia e in Spagna

Con il Decreto Ministeriale n. 560 del 1° dicembre 2017, di attuazione all’articolo 23 del Codice dei Contratti, l’Italia ha posto un significativo precedente a livello europeo, in termini di estensione dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti concernenti la modellazione e la gestione informativa nell’ambito dei lavori pubblici. Con detto provvedimento normativo, infatti sono state dettate le modalità e i tempi per la progressiva introduzione del Bim negli appalti pubblici per opere edilizie e infrastrutture sono stati delineati dal decreto del ministero delle Infrastrutture Nel 2020 il ricorso alla metodologia Bim è diventato obbligatorio per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro. Dal 1° gennaio 2021 tale soglia verrà dimezzata e l’obbligo di indire gare “Bim focused” scatterà a partire dai 15 milioni di euro.

Nella regione della Catalogna (Spagna), invece, il Bim è obbligatorio a partire dall’11 giugno 2019, per appalti con un budget minimo di 5,5 milioni di euro, per lavori pubblici e concessioni, e di 221.000 euro per appalti di forniture e servizi.

Da un altro lato, la Legge 9/2017 sui contratti del settore pubblico spagnola consente, ma non obbliga, agli enti pubblici di richiedere l’utilizzo della metodologia BIM nelle gare pubbliche d’appalto, includendola nei documenti di gara stessi in uno dei seguenti modi:

a) Come requisito nell’ambito della solvibilità tecnica.

b) Come requisito per la valutazione dell’offerta.

c) Come servizio aggiuntivo o straordinario.

Nonostante il BIM non sia obbligatorio in Spagna (ad eccezione della Catalogna), un numero crescente di enti pubblici a tutti i livelli (nazionale, regionale o locale) hanno deciso di richiedere l’uso del BIM nei loro progetti e lavori, sia come requisito che come elemento di valore nell’offerta. Tra questi organismi, vale la pena sottolineare quelli che hanno anche avviato un processo interno di implementazione del BIM, come ADIF, AENA, Renfe, Correos. Ciò si riflette nel crescente numero di gare d’appalto pubbliche con requisiti BIM .

Cenni della blockchain

“La blockchain è come il sesso tra adolescenti: ognuno ne parla, nessuno sa davvero come farlo, ognuno pensa che tutti gli altri lo stiano facendo, così ognuno dice di farlo…”

Questa citazione, ispirata da un celebre post di Dan Ariely, viene utilizzata per descrivere l’ingannevole sensazione che molti lettori hanno, quando pensano di aver capito cos’è e come funziona una blockchain e quali siano le potenzialità ancora inespresse.

Oggi possiamo dire che una tecnologia blockchain è sicuramente un insieme di strumenti informatici che lavorano simultaneamente per garantire che i dati e le regole in essa contenute non siano sotto la governance di uno o pochi soggetti che potrebbero diventare “sovrani”, i dati e le regole possono essere create da ogni libero cittadino e la garanzia di inviolabilità e immutabilità dei dati è affidata alla matematica e alla crittografia, diversamente dai sistemi informatici classici che utilizzano organizzazioni centralizzate, che possono in tutto o in parte favorire la manipolazione o la restrizione di informazioni per secondi scopi.

Bim+Blockchain: un binomio possibile?

La tecnologia non è il fattore chiave, lo sono i vantaggi che possiamo ottenere attraverso di essa. Questi sono alcuni dei potenziali benefici di usare BIM + Blockchain.

  1. Riduzione dei costi
  2.  Miglioramento della produttività
  3.  Riduzione del contenzioso
  4. Nuovi modelli di business
  5. Più trasparenza, più fiducia, più collaborazione.
  6.  Una più efficace gestione del rischio.

Non sorprende che il BIM sia l’acronimo di Building Information Modeling. Ma cosa succede se mancano gli elementi chiave per informarci efficacemente? Potremmo chiamarle informazioni?

A quali elementi essenziali ci riferiamo?

– Chi (Persona/e)

– Quale (Oggetto)

– Quando (Tempo)

– Con che cosa (Connessione/Contesto)

Immaginiamo una lettera (Cosa) anonima (Chi) senza data (Quando) e che non possiamo collegare a un contesto specifico (Con cosa) Forse, da un punto di vista formale, sarebbe comunque un’informazione. Un’informazione senza valore, vuota e inutile perché non porta interesse conoscitivo.

Sapendo qual è l’informazione e il suo contenuto, chi l’ha creata/accettata/disegnata, quando è stata creata/accettata/disegnata e con quali altre informazioni è collegata per dedurne la struttura, la gerarchia o il contesto, si ottiene valore aggiunto, certezza e ordine. Sono tutti attributi che hanno un impatto sul livello operativo (delivery) di un’opera e direttamente in molti Kpi’s. Esempio:

Indicatori di costo: Precisione delle stime dei costi rispetto ai costi effettivi del progetto.

Indicatori di tempo: Relazione tra la durata stimata nella pianificazione e la durata effettiva.

Indicatori di produttività: Costi diretti e indiretti del lavoro

Indicatori di qualità: Numero di modifiche al progetto

Indicatori di sicurezza: Incidenti dichiarati

In altre parole, quando allineiamo la tecnologia alla consulenza legale, in modo appropriato, aumentiamo i risultati economici e riduciamo i rischi.

Lo stesso vale dal punto di vista legale:

Indicatori di conflitto (kpi): numero di procedimenti legali.

Se sottraiamo a un negozio giuridico l’oggetto (Cosa), il consenso delle parti (Chi) o il nome dell’autore di un’opera (Chi), nonché il momento dell’accettazione (Quando) o le altre clausole che regolano un accordo (con che cosa/collegamento) o le consuetudini del luogo in cui l’accordo è concluso (con che cosa/contesto), ci troveremo probabilmente di fronte ad un negozio giuridico inefficace, inesistente, nullo (1261 e seguenti del codice civile spagnolo e 1321 e seguenti del codice civile italiano) o, nella migliore delle ipotesi, che presenta grandi dubbi interpretativi e, per il suo effetto, una fonte di problemi e conflitti (1281 e seguenti del codice civile spagnolo e 1362 e seguenti del codice civile italiano)

Conflitti che possono portare a uno scenario precontenzioso in cui le parti si confrontano e discutono dei fatti, della loro interpretazione e dei loro effetti giuridici. Immaginate che in un processo giudiziario non ci siano prove concrete che dimostrino, ad esempio, che l’ultima versione del progetto di costruzione sia un documento e non un altro, e che quella versione sia stata firmata e accettata, senza alcun dubbio, sia da A che da B. Disaccordo che se finisce in un processo giudiziario costringerà il giudice a valutare alcune prove. Pertanto, la prossima domanda che dobbiamo porci è quale sia il vantaggio dal punto di vista probatorio della blockchain+ il Bim.

Hanno valore legale i documenti elettronici o informatici caricati nella blockchain?

Partiamo da questi tre punti: l’integrità e l’immutabilità del documento (Cosa), la connessione manifesta e inequivocabile con il suo autore (Chi) e l’orario di esecuzione della transazione nella blockchain (Quando).

Non sbagliamo se indichiamo che il punto di forza della blockchain pubblica sono gli attributi di integrità e immodificabilità del documento informatico. Ci permette anche di sapere l’ora della transazione, anche se non del tutto precisa. Tuttavia, l’ostacolo principale è quello di certificare l’identità in modo incontestabile, cosa che nel caso di reti pubbliche può essere impossibile da sapere (se non c’è un intervento esterno di oracoli accreditati).

Pertanto, se vogliamo unire con il massimo delle garanzie probatorie il “cosa” (informazione) il “chi (paternità) il “quando” (data/ora) utilizzando la blockchain dovremo utilizzare anche altre tecnologie, come la firma elettronica qualificata o una validazione temporale qualificata, perché essendo la blockchain una rete decentralizzata non è possibile, a priori, che un TSP accreditato possa intervenire, se non come oracolo o sistemi equivalenti. Pertanto, se abbiamo bisogno di precisione e di certezza giuridica, dobbiamo introdurre marche temporali nelle informazioni prima che vengano elaborate nella blockchain.

Tutte le firme elettroniche e i sistemi di validazione temporale hanno la stessa efficacia probatoria?

Non tutte le firme elettroniche hanno la stessa forza probatoria e non tutte soddisfano il requisito della forma scritta, con gli effetti dell’art. 2702 del codice civile italiano, come nel caso della firma digitale, della firma elettronica qualificata o della firma elettronica avanzata, art. 2 Codice dell’Amministrazione Digitale (di seguito CAD). Tuttavia, tutti i tipi di firma elettronica previsti dal Regolamento UE n° 910/2014  (di seguito Regolamento eIDAS) e i sistemi di validazione temporale elettronica producono effetti giuridici. Non è possibile rifiutare la loro ammissibilità in un procedimento giudiziale (art. 25 e 41 Regolamento eIDAS). D’altro canto, non tutte le firme elettroniche (solo le firme elettroniche qualificate) avranno lo stesso effetto giuridico di una firma autografa (art. 3 Regolamento eIDAS). Non tutte le firme elettroniche consentono di concludere qualsiasi negozio giuridico con pieno effetto legale. Per esempio, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile italiano, se fatte con documento informatico, devono essere sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. In Spagna, tuttavia, non esiste alcuna restrizione esplicita alla trasmissione dei diritti reali in “forma digitale” usando la tecnologia blockchain. Essendo inoltre possibile ottenere, ulteriormente, protezione -erga omnes- con la registrazione al “registro de la propiedad”.

Un giudice riconoscerebbe una prova basata sulla blockchain?

In Spagna, senza dubbio. Il motivo è semplice: non esiste un numerus clausus dei mezzi di prova (299.3 L.E.Civ[5]). D’altra parte, l’ampia ammissibilità dei mezzi di prova gode della massima protezione, attraverso l’articolo 24.2 della costituzione[6] che sancisce il diritto di utilizzare le prove pertinenti per la difesa e l’inadempimento di questo diritto fondamentale provoca la mancanza di difesa (“indefensión”) della parte interessata.

Anche per quanto riguarda l’Italia la risposta è affermativa. Ricordiamoci che l’Italia è stata tra i primi paesi europei, a fornire una definizione di “tecnologie basate su registri distribuiti” e di “smart contract”, stipulando gli effetti giuridici connessi all’utilizzo di tali tecnologie, cosa che in Spagna non è ancora successa. Il riferimento è all’art. 8-ter del Decreto Semplificazioni (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge con L. 11 febbraio 2019, n. 12) che collega in maniera innovativa l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti[7] (esempio: Blockchain) con l’articolo 41 del Regolamento eIDAS relativo agli effetti giuridici della validazione temporale elettronica.

La Legge ha per la prima volta riconosciuto alla memorizzazione di un documento informatico attraverso la blockchain la valenza di una validazione temporale elettronica, ai sensi dell’art. 41 del Regolamento eIDAS[8]: cioè la produzione di effetti giuridici e la possibilità di utilizzo del documento informatico in procedimenti giudiziari come mezzo di prova.

La blockchain ha validità legale?

La risposta è assolutamente sì. D’altra parte, questa è una domanda che a volte viene posta da tecnici, ingegneri e programmatori della blockchain. Noi giuristi, dipendiamo, a nostra volta, dalle risposte dei tecnici sul funzionamento della blockchain. Questo ci aiuta a offrire una visione chiara, ma ricca di sfumature, come vedremo di seguito.

Validità legale e forza probatoria: differenze

Il documento elettronico inserito nella blockchain ha sempre effetti giuridici. In altre parole, è una prova valida che può essere presentata in tribunale. Ciò vale sia per il diritto italiano che per quello spagnolo.

Un aspetto ben diverso è la forza probatoria, che è inversamente proporzionale alla probabilità che la controparte si possa opporre con successo al documento elettronico. Ricordiamoci, ora, che l’attenzione di questo articolo si concentra su aspetti legati alla validità giuridica della blockchain dal punto di vista tecnologico.

Ci sono però altri aspetti – fuori dalla blockchain e non tecnologici – che non possono essere sottovalutati e che richiedono un necessario coordinamento tra lo scenario fisico e digitale e tra i professionisti del diritto e gli esperti tecnologici. Questo perché la blockchain non sostituisce i poteri né le facoltà di un registro pubblico. Né sostituisce le competenze dei notai o degli avvocati perché la creazione di informazioni, anche nell’ambito del BIM, non garantisce la legalità del contenuto registrato o del negozio giuridico incorporato al documento; né garantisce la capacità del firmatario e l’assenza di difetti nella sua dichiarazione. Per fare un banale esempio, possiamo trovare un documento la cui integrità è indubbia; ma firmato da un membro di una società – per errore – che non ha il ruolo, i poteri e la responsabilità, in virtù di un precedente contratto, di firmare e accettare il contenuto. Con questo, ciò che vogliamo evidenziare è che, sebbene il documento abbia effetti legali e sia valido dal punto di vista tecnologico-giuridico, ciò non elimina altri problemi legali che dovranno sempre essere analizzati e monitorati “on going” attraverso un contract management, e in un contesto non più digitale, ma fisico e multidisciplinare.

Che forza probatoria avrebbero le informazioni memorizzate nella blockchain?

Se il documento elettronico memorizzato nella blockchain non ammette prova contraria (presunzione iure et de iure) la forza probatoria sarà massima. Se il documento elettronico ammette prova contraria (presunzione iuris tantum), allora sarà possibile distruggere la presunzione; ma questo non sarà sempre un compito facile. In molti casi sarà quasi impossibile.

In Spagna, sempre dal punto di vista del diritto privato, le fonti di prova prodotte dalla blockchain hanno la natura di un documento elettronico con il valore probatorio di un documento privato (articolo 326 LECiv).

Se l’autenticità del documento elettronico non è stata contestata, esso fornirà piena prova del fatto, dell’atto o dello stato di fatto che esso documenta, della data in cui tale documentazione è prodotta e dell’identità delle persone che, se del caso, intervengono in essa (artt. 319 e 326 LECiv.) come se si trattasse di documenti pubblici.

Dal punto di vista della legge italiana la forza probatoria sarà diversa se il documento informatico soddisfa, o meno, il requisito della forma scritta e, di conseguenza, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del cc, in applicazione dell’ art. 20 CAD e dell’ art. 8-ter, comma secondo, del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019 n. 12. Inoltre, sarà necessario analizzare non solo la tecnologia blockchain, ma anche il tipo di firma e il tipo di validazione temporale utilizzata insieme al documento elettronico.

Per il CAD il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando:

Opzione 1: vi è apposta una firma digitale, firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata

Opzione 2: il documento è formato, (i) previa identificazione informatica del suo autore, (ii) attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71, (iii) con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.

Opzione 3: In tutti gli altri casi, il suo valore probatorio è liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

Ad ogni modo, l’ art. 20, comma 1-ter, del CAD, con riferimento alla responsabilità per l’utilizzo di firma elettronica qualificata o digitale, stabilisce che “l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”. Infine, con riferimento agli obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata, l’art. 32, comma 1 del CAD, prescrive che “il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma”.

Il momento temporale (quando)

Dal punto di vista del diritto spagnolo, per quanto riguarda il documento elettronico e la sua capacità di convalidare una certa data, il valore dell’hash nella blockchain è, in linea di principio, quello di un timbro temporale non qualificato, il che significa che, sebbene possa essere fornito come prova dell’esattezza della data e dell’ora, come permette l’articolo 41 del Regolamento EIDAS, questo non libera la parte (se contestato) dalla prova dell’esattezza e della completezza della data e dell’ora.

In ogni caso sarebbe sempre possibile incorporare – ex ante – la validazione temporale qualificata e la firma qualificata, seguendo i requisiti stabiliti dalla normativa eIDAS. Questo genererebbe una forza probatoria molto più solida.

Rispetto al quadro normativo italiano, la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie blockchain produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014 CD eIDAS.

Cos’è la validazione temporale elettronica? (art 1.33 eIDAS) dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento;

Cos’è la validazione temporale elettronica qualificata? (art. 1.34 eIDAS) validazione temporale elettronica qualificata», una validazione temporale elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 42. Si veda:

a) Collega la data e l’ora ai dati in modo da escludere ragionevolmente la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;

b) Si basa su una fonte accurata di misurazione del tempo collegata al tempo universale coordinato;

c) è apposta mediante una firma elettronica avanzata o sigillata con un sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato o mediante un metodo equivalente.

L’articolo 41.2 del Regolamento eIDAS prevede che una validazione temporale elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate.

Ciò non significa tuttavia che se la validazione temporanea della blockchain non soddisfa, per sé, i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata, essa cessa di avere effetti legali. Non è possibile negare l’ammissibilità della validazione temporanea elettronica come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica. Sarà la libera valutazione del giudice a determinare il valore di questa prova. Tuttavia, per valutare l’effettiva portata operativa della nuova L. 11 febbraio 2019 sarà necessario attendere le linee guida e gli standard tecnici da emanarsi dall’Agenzia per l’Italia digitale.

Cosa succede se il documento elettronico non viene riconosciuto dalla controparte

Quadro normativo italiano: se il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta si produrranno gli effetti giuridici stabiliti dall’articolo 2702 del c.c. italiano (Efficacia della scrittura privata), ossia, il documento informatico farebbe piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale il documento informatico è prodotto ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Nel caso spagnolo, se l’autenticità della firma elettronica “reconocida” (qualificata) è stata contestata (art. 3 della Ley 59/2003 de firma electrónica) si procederà a verificare che il prestatore di servizi di certificazione abbia rispettato tutti i requisiti previsti dalla legge e, in particolare, l’obbligo di garantire la riservatezza del processo, nonché l’autenticità delle informazioni generate e l’identità dei firmatari. In caso di esito positivo di tali controlli, si presume l’autenticità della firma elettronica qualificata con cui è stato firmato il documento elettronico.

Se, invece, ciò che si contesta è l’autenticità della firma elettronica avanzata o semplice si dovrà applicare l’articolo 326.2 del Codice di Procedura Civile Spagnolo (di seguito L.E.Civ.) e si dovrà ricorrere al “cotejo pericial de letras ”, ovvero ad un esame peritale (art. 335 e seguenti del L.E.Civ), il cui obiettivo sarà quello di determinare, nel caso della firma elettronica, l’esattezza dell’hash con il documento cifrato, in virtù del quale la valutazione del giudice sarà conforme alle regole della sana critica (in diritto spagnolo). Non solo sarà possibile effettuare perizie, ma la parte interessata potrà, in ogni caso, utilizzare qualsiasi mezzo di prova che riterrà opportuno (Sentenza Tribunale Supremo, 23 febbraio 1991) per provare la validità della propria firma. In tal modo, la giurisprudenza consente di accreditare l’autenticità della firma elettronica inserita nel documento privato attraverso altri mezzi di prova e persino di essere dedotta dal giudice effettuando una valutazione congiunta con le altre prove raccolte.

È obbligatorio utilizzare la blockchain insieme ad altri sistemi che garantiscano l’autenticità e la tracciabilità delle informazioni nell’ambito del BIM?

A questo proposito, per fare un esempio, va sottolineato che la norma UNI 11337-7 afferma che il CDE Manager deve applicare le tecniche adeguate a garantire l’univocità, tracciabilità e coerenza delle informazioni, così come la correttezza e la tempestività dei flussi informativi.

Il carattere volontario non significa che tale norma non abbia un potenziale valore interpretativo in assenza di una specifica o completa regolamentazione dei ruoli e delle funzioni contrattualmente definite. Pertanto, occorre porsi la domanda: se il Cde Manager sceglie un sistema che non consente la tracciabilità e l’univocità delle informazioni, attraverso gli opportuni mezzi tecnici, potrebbe agire con negligenza? La risposta è sì. La questione successiva è, a questo punto, se la blockchain legata al Bim non sia da considerarsi un’opzione, quanto piuttosto una sorta di obbligo (insieme ad altre tecnologie analoghe) per garantire quei compiti che sono essenziali per un Cde manager.

A questo punto, in un progetto BIM se vogliamo garantire la tracciabilità delle informazioni è essenziale assicurarsi che la blockchain sia indissolubilmente legata alle informazioni, ossia, che l’hash generato assicuri l’esistenza inalterata dell’informazione prodotta in una data specifica. Senza questo collegamento permanente e indiscutibile della blockchain e dell’informazione archiviata, attraverso strumenti come il cloud, non sarà possibile fornire alcun valore giuridico solido agli operatori del BIM.

La tecnologia blockchain è uno strumento al servizio della sicurezza giuridica, mai il contrario. È una tecnologia che permette di dare forma digitale a un fatto, un atto o un negozio giuridico. Ricordiamoci tuttavia che avere un valore probatorio non significa che questo valore sia pieno o indiscutibile perché dipenderà dal tipo di blockchain, del tipo di metodologia usata, così come dalla tecnologia/tipo di validazione temporanea/tipo di firma ecc.

Scegliere blockchain + Bim + Firma elettronica qualificata significa passare da una debole validità legale a una forte validità legale.

Perché è importante distinguere tra Sistemi centralizzati e blockchain?

In un sistema centralizzato, le informazioni in essa contenute sono sotto la governance tecnica di uno o più individui, i quali potrebbero operare e manipolare tali dati senza che il “pubblico” possa accorgersi di tale modifica.

Solo per citare un esempio, ad aprile del 2019, una nota piattaforma di voto elettronico di un partito politico italiano, è stata giudicata “non affidabile” in termini dei risultati dall’allora Garante della Privacy, poiché non era possibile garantire a priori che i risultati elettorali raccolti fossero o meno alterati da coloro che “tecnicamente” gestivano la base dati, avrebbero potuto farlo in qualunque momento senza che nessuno potesse accorgersene, non può bastare un atto di fiducia o la garanzia scritta che i tecnici si impegnano a non alterare i dati.

Questo è in estrema sintesi un sistema centralizzato.

In un sistema distribuito, come la blockchain, i dati sono gestiti da più soggetti, per promuovere una modifica artificiale dei dati, serve la collaborazione coordinata di almeno il 50% dei soggetti che posseggono la base dati, tale percentuale può salire o scendere a seconda della tecnologia di blockchain scelta, ma in sostanza quello che emerge è che se i risultati di una votazione sono in mano a molti soggetti, indipendentemente dalla loro autorevolezza, risulta matematicamente improbabile che persone, enti o società che non si conoscono, dislocate su territori ampi e geopoliticamente diversi, possano accordarsi tutti nel solito momento per manipolare in maniera artificiosa, come nel caso precedentemente descritto, il risultato di una votazione.

Questo è un sistema in blockchain.

Qual è il tipo corretto di blockchain che si sposa bene con il BIM?

La scelta del tipo di blockchain avrà un impatto non solo tecnico, ma anche legale su questioni quali: il valore probatorio delle informazioni o la privacy dei dati e delle informazioni.

A priori, il tipo di blockchain che permette di bilanciare i benefici di questa tecnologia con alcuni driver legali essenziali è una Public and Permissioned Blockchain. Ma da sola non basta a coprire tutte le esigenze di un sistema autorevole, serve anche che gli attori che partecipano a questa blockchain, siano autorevolmente identificati tramite sistemi di firma digitale che ne comprovino l’appartenenza ai giusti individui che operano in questo ecosistema.

Questo tipo di blockchain è definita ibrida.

Alcuni dei vantaggi legali.

a) Esercizio dei diritti dell’interessato in relazione ai propri dati personali.

b) Principio di minimizzazione dei dati.

c) Protezione del know-how strategico delle imprese.

Per questo motivo, nel campo del BIM, anche la blockchain deve essere trattata secondo i principi della privacy by design e by default.

Come funziona tecnicamente una Public and Permissioned Blockchain in un ambiente Bim?

Ogni persona o soggetto giuridico coinvolto nel processo BIM può dotarsi di un sistema di firma asimmetrico in modo autonomo, facendo uso di strumenti informatici gratuiti che permettono di creare una coppia di chiavi asimmetriche (chiave pubblica e chiave privata), selezionando l’algoritmo adatto alla tecnologia di blockchain scelta, dopodiché deve associare in modo matematico la coppia di chiavi scelte alla sua vera identità usando strumenti appositi, ad esempio ARY4 che permette di usare SPID[9] per certificare l’identità del soggetto.

La progettazione basata sui metodi BIM consente di condividere e scambiare tutte le informazioni sul progetto attraverso un’unica piattaforma digitale, che diventa un ambiente di scambio dati peer-to-peer, in cui ogni attore del processo contribuisce in base alle proprie competenze ad arricchire le informazioni globali rendendole immutabili grazie alla blockchain.

I limiti della condivisione delle informazioni

Questo aspetto comporta una necessità di creare una chiara classificazione delle informazioni, distinguendo tra ciò che è pubblico e ciò che è riservato alle parti, all’interno del perimetro dell’opera. Tutto questo avrà un impatto sull’architettura della blockchain e sui suoi diversi strati. Per questo motivo, è molto importante scommettere su team multidisciplinari di avvocati e sviluppatori di blockchain, utilizzando protocolli crittografici che permettono di rompere la connessione tra il contenuto on-chain e i dati personali originali, e scommettendo su una governance solida.

Come proteggere le informazioni aziendali durante la costruzione in un ambiente di condivisione?

La blockchain permette di certificare il contenuto di informazioni commerciali strategiche o creazioni intellettuali attraverso un sistema crittografico pubblico e altre informazioni che caratterizzano le transazioni come l’hash del file del documento.

Attraverso il “timestamp” della blockchain si può certificare che questo file digitale esiste in una data specifica. In questo modo, in nessun momento vengono pubblicati o resi accessibili i contenuti relativi al know-how, alle metodologie, ecc. che rimarranno sempre sotto il controllo dei soggetti che li hanno precedentemente identificati e che hanno incorporato le corrispondenti misure legali e tecniche in modo che possano avere una valida applicazione all’interno dell’opera, nel rispetto delle altre garanzie menzionate.

Conclusioni

Nessuno ci obbliga a bere acqua, perché è una necessità vitale. Nessuno dovrebbe costringerci a usare il Bim + blockchain nel settore delle costruzioni, perché i suoi vantaggi sono evidenti. Il binomio Bim + blockchain è indispensabile per generare profitti, per generare nuove efficienze, per ottimizzare i costi e per aumentare la trasparenza e la fiducia nel rapporto collaborativo nelle costruzioni.

  1. Mckinsey: The next normal in construction, 2020. Real-estate architect in US. Pagina 56
  2. Mckinsey: The next normal in construction, 2020. Pagina 55
  3. McKinsey Global Institute (2017)
  4. Mckinsey: The next normal in construction, 2020. Pagina 59
  5. Art. 299.3 L.E.Civ “Qualora con qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto dai precedenti commi del presente articolo si possa ottenere la certezza dei fatti rilevanti, il giudice, su richiesta di una parte, lo ammetterà come prova, prendendo le misure necessarie in ogni caso.
  6. la giurisprudenza favorisce un’interpretazione aperta, in linea con l’articolo 24. 2 della Costituzione spagnola, che sancisce un diritto fondamentale, quello di utilizzare le prove rilevanti “in ogni tipo di procedimento in cui sia coinvolto il cittadino, questo diritto fondamentale, che è inscindibile dal diritto stesso alla difesa, consistente nell’ammissione delle prove rilevanti presentate, in modo che i giudici debbano provvedere alla soddisfazione di tale diritto, senza trascurarlo o ostacolarlo”.
  7. Art. 8-ter (Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract). – 1. Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili
  8. Art. 41 eIDAS. Effetti giuridici della validazione temporale elettronica1.   Alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata.2.   Una validazione temporale elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate.3.   Una validazione temporale elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri.
  9. AgID ha emanato recentemente le Linee Guida che consentono di firmare documenti online con SPID, in conformità all’art. 20 del CAD. La firma con Spid avrà lo stesso valore giuridico di quella autografa, consentendo ai cittadini di sottoscrivere atti e contratti. Uno strumento che si va ad aggiungere alla firma elettronica qualificata: https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/03/26/spid-emanate-linee-guida-firmare-i-documenti-online

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