Il testamento “intelligente”: come blockchain e smart contract possono essere applicati agli atti dispositivi di ultima volontà

In ambito successorio, le tecnologie a registro distribuito garantiscono l’immodificabilità, la sicurezza, la validazione temporale e l’auto-esecuzione delle disposizioni testamentarie

Pubblicato il 03 Giu 2020

Martina Tomasello

avvocato, delegata in materia di blockchain e smart contract CSIG di Messina

Giuseppe Trio

mise blockchain

Come molti sanno, la blockchain è un sistema trasparente e decentralizzato che può anche definirsi come un registro distribuito, condiviso e crittografato in grado di memorizzare attraverso catene di blocchi – resi sicuri mediante l’uso della crittografia – record di dati (“transazioni”) in modo sicuro, verificabile e permanente. In virtù delle sue proprietà innovative è stata recentemente oggetto di numerosi studi che ne hanno ipotizzato un suo eventuale utilizzo anche in ambiti diversi da quello monetario per cui è notoriamente conosciuta.

La più nota ipotesi di implementazione alternativa della blockchain è quella che ha ad oggetto gli smart contract.

Gli smart contract nell’ambito successorio

In termini giuridici i c.d. contratti intelligenti possono inquadrarsi come “accordi con validità legale basati su un insieme concordato di termini e condizioni che legano diverse prestazioni di servizi” ma programmati elettronicamente, basati su registri distribuiti, automatizzati ed autoeseguibili non appena si verificano le condizioni ivi indicate, senza la presenza di intermediari.

L’intelligenza stessa del contratto si basa sull’ultilizzo della logica del “if-this-then-that”.

Le parti immetteranno, attraverso le proprie chiavi crittografiche, le condizioni che il contratto dovrà eseguire, questo verrà approvato ed inserito nel primo blocco e da linguaggio naturale trasformato in linguaggio crittografato per essere compreso dal sistema.

In forza della logica anzidetta se il sistema registrerà l’avveramento del fatto di cui alla condizione prestabilita, il contratto darà esecuzione alla disposizione (operazione) prevista.

Tali tecnologie ben potrebbero applicarsi anche nel mondo del diritto, e in particolare nel campo civilistico, il testamento potrebbe essere uno di quei negozi giuridici che potrebbe sfruttare i benefici della blockchain.

Considerato che le maggiori dispute legate ai testamenti concernono prevalentemente la prova reale e concreta della volontà del defunto, la data e la sottoscrizione, con la blockchain si potrebbe essere in grado di fornire elevati livelli di garanzia, conservazione, immutabilità delle disposizioni testamentarie, ed attribuire certezza ed autenticità alla loro data e sottoscrizione, e gli smart contract potrebbero permettere l’esecuzione delle disposizioni testamentarie al verificarsi dell’evento morte.

Il testamento “intelligente”

La blockchain e gli smart contract potrebbero essere utilizzati per costruire una nuova forma di testamento sui generis e “intelligente”, e imprimere data e sottoscrizione certa e autentica alle disposizioni testamentarie, per garantirne la conservazione in sicurezza, l’inalterabilità e finanche per rendere automatica l’esecuzione del processo successorio. dal momento della registrazione dell’atto di morte nella blockchain.

Ma quale può essere l’applicazione pratica di questa tecnologia alle forme testamentarie disciplinate e previste dal nostro codice civile?

Il testamento olografo e segreto si presentano quali atti di ultima volontà formalmente semplici che possono utilmente risentire dei vantaggi della blockchain; il primo richiede la sola redazione per iscritto del suo contenuto, della data e della firma per opera personale ed esclusiva del testatore, nonché presenta inconvenienti notevoli in termini di rischio di smarrimento, di alterazione e di soppressione. Le maggiori cause di impugnazione attengono alla sua provenienza autentica e alla data.

Il secondo è scritto dal testatore o da un terzo e si differenzia sostanzialmente dal precedente perché la sua conservazione viene garantita dal deposito presso un notaio.

La conservazione di tali atti in un registro distribuito e decentralizzato potrebbe garantire l’immodificabilità, la non alterabilità o distruzione e assicurare la validazione temporale delle disposizioni testamentarie, e nel caso del testamento olografo accrescerne la garanzia e il livello di segretezza.

II testatore, tanto per la forma olografa che segreta potrebbe procedere autonomamente alla redazione per iscritto delle sue ultime volontà, sottoscrivendo il testamento nei modi stabiliti dalle legge e datandolo; il documento così redatto dovrebbe essere immesso nella blockchain (anche attraverso i servizi di notarizzazione già sul mercato) e marcato temporalmente. Nel caso del testamento segreto il testatore dovrebbe depositare il documento presso un notaio che ne garantisca la conservazione.

Tale passaggio potrebbe essere integralmente sostituito dalla notarizzazione compiuta dalla blockchain.

Quest’ultima garantirà la conservazione e validazione del documento attraverso il timestamping che ha il compito di certificare (al pari del notaio), il deposito del testamento e imprimere allo stesso la marca temporale. Con la funzione di timestamp è possibile valutare se un certo documento esisteva a una certa data (Prova dell’esistenza) e chi era proprietario di quel documento in quella data (Prova di proprietà); le funzioni crittografiche assicurano che il database non possa essere alterato, e consentono di verificare la corrispondenza tra il documento presentato e il documento registrato sulla Blockchain (Prova di autenticità).

Attraverso l’utilizzo di uno smart contract, invece le procedure che normalmente conseguono alla morte di una persona si attiverebbero automaticamente, senza necessità di intermediari e dei costi inerenti (notaio, esecutore testamentario, ecc.) all’avverarsi dell’evento morte. Per sintetizzare, lo smart contract dovrebbe essere programmato per comunicare con i registri delle istituzioni, enti pubblici, agenzie assicurative, intermediari bancari (si pensi al registro comunale degli atti di morte per verificare l’avverarsi dell’evento morte, ai registri PRA per il passaggio di proprietà del veicolo agli eredi, al registro catastale per favorire il trasferimento della proprietà dei beni immobili, al servizio catastale per permettere l’aggiornamento dei dati al riguardo, o ancora al registro assicurativo per la liquidazione di un premio assicurativo, o al conto bancario per trasferirne i fondi agli eredi al conto degli eredi secondo le rispettive quote).

I vantaggi del testamento redatto tramite blockchain

La maggior parte delle dispute legate ai testamenti fa riferimento alla prova della reale, concreta, volontà dispositiva della persona che ha redatto il testamento soprattutto con riferimento al tempo in cui questo fu redatto, all’apposizione di data certa, ed alla autenticità della sottoscrizione.

L’applicazione al testamento olografo e segreto della blockchain potrebbe, se non azzerare, fortemente ridurre le contestazioni su questi aspetti.

Attraverso il timestamping, la blockchain applica una marca temporale ai dati al momento della ricezione, imprime in maniera univoca quando un determinato evento è avvenuto permettendo di identificare nel tempo quando è stata creata un’informazione.

L’apposizione di una marca temporale su un documento elettronico consente di attribuiredata certaal documento con valore probatorio, cioè associare ad un documento informatico una data e un orario giuridicamente certi e opponibili ai terzi (ai sensi all’articolo 1, C. 1 del CAD), ed è, altresì, opponibile a terzi solo se apposta in conformità alla regole tecniche sulla validazione.

Secondo tali regole, gli obblighi di conservazione ed esibizione si intendono soddisfatti se le procedure di conservazione ed esibizione di documenti vengono effettuate in modo da garantire la conformità ai documenti originali, e conformemente alle Linee guida AGID; e i documenti informatici di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, devono essere conservati in modo permanente, nel rispetto delle Linee guida AGID, per avere valore legale la marcatura temporale.

Il sistema di conservazione dei documenti informatici deve dunque assicurare, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle normative tecniche. Le attuali regole (contenute nel DPCM 3 dicembre 2013, in attuazione di quanto previsto dal CAD all’art. 44), definiscono i requisiti tecnici e organizzativi che i responsabili dei sistemi di gestione e conservazione documentale devono assicurare, attraverso un organizzazione strutturata avente il compito di controllare sistemi complessi di formazione, gestione e conservazione di documenti informatici.

L’aspetto della conservazione nei termini appena evidenziati, manca nella blockchain; quest’ultima pur essendo in grado di garantire sicurezza, integrità ed immodificabilità dei documenti informatici, secondo i dettami contenuti nel CAD e nel DPCM del 3 dicembre 2013, non è in grado di garantire la memoria digitale nel tempo, a differenza di un sistema di conservazione, e non può essere utilizzata per processi di conservazione a norma né per essere assicurare valenza legale al documento.

In questo contesto l’intervento dell’AGID, che stabilirà le linee guida, è necessario per definire gli standard tecnici che le tecnologie blockchain devono rispettare per attribuire effetti giuridici alla validazione temporale elettronica.

Eredità digitale e successione mortis causa

Un ulteriore aspetto interessante che ha a oggetto le successioni mortis causa, riguarda il trasferimento mortis causa dell’eredità digitale – costituita da criptovalute – posseduta dal de cuius.

A tal riguardo è necessario esaminare le diverse modalità con cui le criptovalute possono essere detenuti dal defunto, e per ciascun ipotesi individuare se e come sia possibile trasferirne la detenzione agli eredi.

La più semplice forma di possesso delle criptovalute è il loro deposito presso un exchange accessibile tramite un semplice account.

Gli eredi potrebbero accedervi attraverso il dispositivo usato dal defunto e qualora i dati dell’account e la password siano stati automaticamente salvati nel browser, ottenere il possesso delle criptovalute o il loro trasferimento; molti exchange peraltro, prevedono già contrattualmente situazioni tipicamente successorie, inclusa la possibilità di subentrare nel contratto sottoscritto dal de cuius.

È anche possibile che il defunto custodisca la chiave privata del portafoglio digitale attraverso i software wallet, software installati su un device – ed accessibili tramite password – che contengono la chiave privata che resterà memorizzata sul dispositivo ed i wallet di tipo hardware, dispositivi collegabili al computer in cui la chiave privata viene generata e memorizzata dal dispositivo protetto crittograficamente dall’utente con un PIN.

Qualora le criptovalute siano detenute attraverso un software wallet, al fine di entrare in possesso delle stesse, gli eredi dovranno accedere al dispositivo in cui è installato il software e recuperare la password; se detenute in un hardware wallet, sarà necessario recuperare l’hardware e la password di accesso alla chiave privata.

È evidente che in entrambi i casi, entrare in possesso di una criptoeredità può risultare arduo e talvolta rivelarsi impossibile. Sebbene sia certo il diritto degli eredi ad ottenere la titolarità delle valute digitali del de cuius, appare più labile ed incerto il loro effettivo possesso, soprattutto in assenza di una ponderata programmazione successoria da parte del defunto. Pertanto, per evitare la perdita di queste risorse digitali per consentire agli eredi di entrarne in possesso è necessario adottare una serie di misure preparatorie, affidarsi per esempio ad un sistema semi automatico in forza del quale se non rispondi ad un email in un certo lasso temporale invia le tue valute in un nuovo wallet da te scelto, quello del beneficiario. Una tra le tante soluzioni, potrebbe essere quella di lasciare agli eredi una chiave che possa permettere l’accesso alle monete solo se usata congiuntamente a quella in possesso dell’esecutore testamentario designato, oppure inserire in un testamento la chiave di un ulteriore file criptato contenente la chiave del portafogli.

Conclusioni

Ovviamente per soluzioni di questo tipo sarà necessario un approccio statale quanto mai dinamico e innovativo che abbracci le tecnologie blockchain e la logica dei registri distribuiti e che coinvolga la normazione e l’organizzazione statale.

Le definizioni di Distributed Ledger Technology e il generale inquadramento giuridico degli smart contract introdotte con il Decreto Semplificazioni 2019 rappresentano solo una prima presa di posizione, e la task force di esperti selezionati dal MISE a cui è stato richiesto di formulare proposte per favorire lo sviluppo del settore dell’AI e della blockchain e far fronte alle diverse sfide anche a livello normativo, ne è una conferma.

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