A Malta nasce un’Autorità di regolamentazione della Blockchain

Lo scorso luglio è stata costituita la Malta Digital Innovation Authority: i compiti del nuovo organismo spaziano dalla regolamentazione sino alla supervisione e controllo

Pubblicato il 27 Feb 2019

Malta

Con l’atto denominato “Malta Digital Innovation Authority Act” (d’ora in avanti “MDIA Act”) del luglio 2018, il governo maltese ha posto un importante tassello per costruire l’intelaiatura normativa necessaria agli operatori del mondo blockchain.
Ricordiamo che, assieme all’MDIA Act, il governo maltese ha promulgato altri due atti che sono denominati:
– Innovative Technology Arrangement and Services Act (“ITAS Act”);
– Virtual Financial Assets Act (“VFA Act”) .

MDIA Act: lo scopo

Piero Bologna, Legal Consultant, P4I

La legge permette al paese del Mediterraneo di dotarsi di un’Autorità indipendente (art. 8(1) MDIA Act) avente il compito di promuovere e sviluppare tutte le soluzioni e servizi che utilizzano tecnologie innovative.
Come? Attraverso la promozione e lo sviluppo del settore grazie al pieno riconoscimento e regolamentazione delle soluzioni e servizi innovativi. In particolare, non ostacolando la nascita e lo sviluppo di start up ma soprattutto garantendo che siano posti in essere degli standard per la protezione dei consumatori e degli investitori.

Alcune definizioni rilevanti

Nella prima parte del MDIA Act, dove vengono riportate tutte le definizioni, troviamo in particolare le seguenti:
– “innovative technology arrangements” (che potremmo tradurre, come riportato sopra, in soluzioni basate su tecnologie innovative);
o questa mira a descrivere gli elementi intrinseci alle tecnologie DLT, gli smart contracts ed applicazioni ad essi collegate che sono i software, i codici informatici, i protocolli computerizzati e ogni altra architettura che viene utilizzata nel contesto delle DLT.
– “innovative technology services” (traducibile come servizi basati su tecnologie innovative);
o Tale locuzione, la quale è legata a stretto giro con la prima, descrive proprio quei servizi che sono collegati agli “arrangements” e vengono più compiutamente regolamentati nel c.d. ITAS Act.

Gli smart contracts secondo la legislazione maltese

Essendo da poco tempo entrata a far parte del panorama giuridico italiano la definizione di smart contract (vedasi il decreto semplificazioni come confermato dalla legge di conversione n° 12/2019 ) pare doveroso citare la definizione usata dal legislatore maltese: “una forma di soluzione basata su tecnologie innovative che consiste in un protocollo computerizzato e/o un accordo concluso in tutto o in parte in forma elettronica. Quest’ultimo deve essere automatizzabile ed eseguibile (“enforceable”) da un codice informatico sebbene alcune parti dello stesso possano necessitare di input e controllo umano e può comunque venir eseguito tramite metodi legali ordinari o da una commistione degli stessi”. La definizione, alquanto articolata, dimostra ancora una volta il carattere “ibrido” del mondo degli smart contracts e di come, in futuro, i c.d. “legal engineers” saranno molto probabilmente una figura molto importante in questo settore.

Cosa può fare nella pratica la MDIA?

Gabriele Tori, Legal Consultant – Data Protection P4I

Come descritto dall’art. 6 del MDIA Act, l’Autorità, come compito di controllo dello sviluppo delle Tecnologie, ha poteri di supervisione e controllo in questo campo (art. 6(2)) nonché potrà regolare, monitorare e supervisionare la fornitura di queste Tecnologie (art. 6(3)(a)) e provvedere alla revisione delle pratiche, operazioni ed attività che sono legate a questi ambiti.

Interessante notare, nel prosieguo dell’analisi dell’art. 6 del MDIA Act, che fra gli altri compiti assegnati all’Autorità, vi è anche la possibilità di fornire strutture (o servizi, il termine usato infatti è “facilities”) per il riconoscimento, la certificazione e la registrazione di operazioni o attività legate agli ambiti in cui l’Autorità può amministrare (art. 6(3)(d)). Ma non solo questo: l’Autorità può inoltre stabilire standard qualitativi, di compliance e di sicurezza minimi per ogni soluzione o servizio (Art. 6(3)(f)) e regolamentare tali settori in modo da garantire il pubblico generale.

Un esempio di linee guida

All’interno del sito web ufficiale dell’Autorità è possibile consultare diverse linee guida di recente pubblicazione (ricordiamo che l’MDIA, di fatto, non ha nemmeno compiuto il “primo anniversario” della sua fondazione ma ha emesso già una lunga serie di documenti).
Ne citiamo solo alcune:
– Sistems Auditor Guidelines,
– ITA Blueprint Guidelines,
– Resident Agent Guidelines.

In una sezione specifica del sito web è oltretutto possibile trovare le linee guida che disciplinano i requisiti e la procedura per l’ottenimento di una “innovative technology arrangement – ITA”: tutto ha inizio con una “ITA Application Form” con la quale viene richiesto di rispettare i requisiti delineati all’art. 8 dell’ITAS Act, nonché viene descritto tutto il processo che porta all’ottenimento del certificato.

I poteri dell’autorità e le sanzioni

E’ molto interessante analizzare i notevoli poteri attribuiti all’Autorità: la stessa infatti può entrare ed ispezionare la residenza nonché ogni altro luogo dove vengono compiute delle attività che sono disciplinate dal MDIA Act stesso (Art. 40(1)(a)). Può inoltre richiedere documenti e sequestrarli (“remove and retain” è la frase utilizzata) o ordinare ai soggetti coinvolti di conservarli per il periodo che l’Autorità può ritenere necessario.

Dal punto di vista dei poteri sanzionatori invece notiamo un semplice ma efficace impianto di sanzioni che include pure l’arresto (“imprisonement for a period not exceeding three months” – Art. 40(5)) o delle multe che possono arrivare fino ad un massimo di 350.000 euro o a 12.000 euro al giorno con la possibilità di retrodatare il momento in cui l’infrazione è avvenuta (Art. 42).

Conclusioni

È evidente come il governo maltese si sia mosso con rapidità ed efficienza e stia, di fatto, permettendo a chi vuole operare con le tecnologie blockchain-based di godere di un panorama giuridico chiaro ed affidabile.
È auspicabile che nel prossimo futuro i vari governi nazionali europei si coordinino per promuovere una sana cooperazione su questi temi.

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