NFT e opere dell’ingegno, una nuova moda

I Non Fungible Token non possono essere intesi come opere dell’ingegno uniche e originali. La riproduzione di un tweet o di una foto in NFT non impedisce in alcun modo la circolazione abusiva dell’opera o il plagio

Pubblicato il 12 Lug 2021

Francesco Rampone

avvocato, of counsel La Scala Società tra avvocati, Presidente Associazione Blockchain Italia

NFT

Notizie corrono sul web di NFT – Non Fungible Token – scambiati come opere d’arte digitale per migliaia (e anche milioni) di euro. Per fortuna, in alcuni casi si tratta di ricavi che vanno in beneficienza.

Dal punto di vista pratico e giuridico, tuttavia non è affatto chiaro di cosa si stia parlando.

Che senso ha, vien da chiedersi, trasformare in NFT un tweet, una fotografia o un quadro? Qualcuno è arrivato addirittura a distruggere l’opera originale per valorizzare l’NFT che pretende di rappresentarla, come accaduto nel noto caso dell’opera di Bansky: una prece.

Criptovalute, privacy e smart contract

In principio si parlò a sproposito di criptovalute come fossero il male assoluto, una minaccia alla stabilità economica mondiale e, nella migliore delle ipotesi, come la moneta della malavita e dei pervertiti del darkweb[1].

Poi fu la volta della pretesa incompatibilità della blockchain con la normativa europea sulla tutela dei dati personali. Polemica che si è per fortuna spenta da sola, con buona pace di quanti sostenevano la fine della privacy[2].

Quindi è stato il turno degli smart contract, malamente intesi come soluzioni informatiche sostitutive dei contratti, e perfino dei giudici e degli avvocati (sic)[3]. Anche questo racconto non fa più spettacolo ed è sparito dal dibattito e dai palinsesti assieme a chi lo sosteneva in eventi e conferenze dai toni sensazionalistici sulla “rivoluzione blockchain”.

Ora è venuto il momento degli NFT.

Opere dell’ingegno, cosa s’intende

L’opera dell’ingegno per il diritto UE (ma non diversamente dagli ordinamenti del resto del mondo) è tutelata indipendentemente dal sostrato materiale che ne consente la percezione dai nostri sensi. In altri termini: un racconto è un’opera dell’ingegno (un bene immateriale) tutelato dalla legge sul diritto d’autore e può avere un valore anche molto elevato; il libro sul quale il racconto è stampato è invece solo un supporto materiale (uno dei tanti) che consente la percezione dell’opera e che rispetto a questa ha un valore del tutto trascurabile.

Stesso discorso vale per la fotografia. L’immagine in sé può avere un pregio artistico che gli conferisce un valore anche molto elevato. La pellicola o la carta chimica su cui la foto è riprodotta, invece, vale pressoché nulla.

Opere e feticismo

Alcune opere, come per esempio le sculture e i quadri, sono considerati inscindibili dal supporto su cui sono riprodotte. Ciò, tuttavia, non muta i termini della questione. Si tratta infatti di una reificazione dell’opera, la quale non viene più percepita come bene immateriale, ma come cosa materiale originale, cioè come oggetto sul quale anni o secoli fa si è posata la mano del suo autore, sicché godiamo l’opera non tanto per il suo pregio estetico, senz’altro apprezzabile anche guardando una copia fedele, ma anche, e soprattutto, perché quell’oggetto su cui l’opera è riprodotta è unico e storico. Ciò non ha nulla a che vedere con il diritto d’autore, ma con un certo feticismo (absit iniuria verbis).

Il valore del corpus mechanicum

L’Homme au doigt, la famosa opera di Giacometti, è opera tutelata dal diritto d’autore anche quando la scultura è riprodotta in fotografia per scopi commerciali. Ma anche la scultura in sé ha un valore immenso (inscindibile dall’opera) in quanto reperto storico, unico e pressoché irriproducibile[4]. L’opera, insomma, è identificata con la scultura. In altri termini, il bene immateriale è identificato con il c.d. corpus mechanicum, ovvero il particolare pezzo di metallo con cui fu forgiata.

Anche un murales di Banksy è tutelato dal diritto d’autore per cui non può essere liberamente riprodotto in fotografia (ammesso che tale esclusiva sia rivendicata dall’autore). E tuttavia il muro su cui il misterioso artista ha impresso le pennellate appartiene a un ignaro signore che fa del muro quel che vuole, e anzi spesso lo vende per enormi cifre a mercanti d’arte[5].

Insomma, l’opera in sé è un bene immateriale che accede alla tutela di diritto d’autore indipendentemente dal supporto su cui è riprodotta.

Tuttavia, il supporto materiale attraverso cui essa necessariamente si manifesta, ancorché non goda di una tutela di diritto d’autore, ciò non di meno può avere un valore anche elevatissimo per il suo connotato storico essendo l’oggetto unico e originale su cui l’autore ha di suo pugno impresso l’opera.

Il supporto diventa quindi un oggetto del desiderio al di là dell’opera in sé.

Arte e NFT

Le riflessioni appena svolte, rapportate a un’opera riprodotta in formato digitale, o anche nativa digitale, tradiscono l’inconsistenza degli NFT intesi come opere dell’ingegno uniche e originali, relegandoli a mera moda, non meno dei casi accennati all’inizio di questo articolo.

Infatti, la riproduzione di un tweet o di una foto in NFT non impedisce in alcun modo la circolazione abusiva dell’opera o il plagio. Né il fatto di essere in possesso di un NFT dà una certa soddisfazione feticistica posto che l’opera così digitalizzata non reca i segni del tempo, né ha alcun legame materiale diretto con il suo autore, come invece avviene per un quadro o una scultura[6].

Non residua nemmeno una funzione probatoria per cui si possa sostenere che il possessore dell’NFT ha la prova della titolarità dei diritti (se non presuntiva, liberamente apprezzabile dal giudice e superabile con prova contraria): l’opera infatti circola secondo le regole proprie del diritto privato che non sono certo quelle dei diritti cartolari, né implicano obbligatoriamente la cessione di un NFT!

Note

  1. A cominciare dai tweet dell’ex Presidente USA Donald Trump (qui), alle più recenti dichiarazioni di Christine Lagarde, numero uno dell’Eurotower, che ha dichiarato che le criptovalute sono mezzi per finanziare attività illecite. Sul suolo italiano, sono notevoli i commenti i commenti di Paolo Savona (presidente della CONSOB) per il quale, a proposito della naufragata Libra, ha parlato di «Situazione destinata ad avere conseguenze drammatiche»; nonché la dichiarazione dell’allora Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, che ha sostenendo addirittura che «La sfida lanciata da Facebook con la valuta alternativa è l’ennesimo segnale di una vera emergenza democratica». Per finire con Francesco Boccia, ex Ministro per gli affari regionali e le autonomie e attuale deputato ed economista del PD: «il rischio caos è dietro l’angolo». In ambito accademico, il prof. Marco Lombardi, ordinario di sociologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha chiosato: «Libra è l’espropriazione del diritto unico di battere moneta degli Stati Nazionali. Zuckerberg e compagni fanno parte del sistema globale di golpisti che stanno per sostituire i legittimi sistemi politici con un colpo di stato globale».
  2. Mi riferisco soprattutto ai paper di due studiose che per prime hanno affrontato il tema: P. De Filippi, The interplay between decentralization and privacy: the case of blockchain technologies, in Journal of Peer Production, Issue n.7: Alternative Internets» 2016; M. Finck, Blockchain and Data Protection in European Union, in Max Planck Institute for Innovation & Competition Research, Paper No. 18-01, feb. 2018.
  3. Tra i tanti, ancora P. De Filippi con A. Wright, Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia, 2015, disponibile su http://ssrn.com/abstract=2580664
  4. Non dimentichiamo che anche le opere plastiche sono riproducibili come dimostrano alcuni capolavori esposti al pubblico, spesso inconsapevole di ciò, in forma di riproduzioni fedeli dell’originale (es.: ) e come dimostra il fatto che molti quadri sono state apprezzate in quanto originali, salvo poi accertare che erano mere copie di originali trafugati da anni.
  5. Peraltro snaturando il senso dell’opera. Pratica che solleva molti problemi di ordine etico e giuridico per via del nuovo rapporto creato tra il valore dell’opera e del muro (commistione e specificazione).
  6. Né possiamo sostenere che la copia di un’opera digitale sia un po’ meno autentica dell’originale.

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